Macchine e quasi macchine, differenze e documentazione

La Direttiva Macchine 2006/42/CE stabilisce quali sono le caratteristiche che differenziano le “macchine” dalle “quasi macchine“.
Sia le macchine che le quasi macchine devono rispettare le indicazioni prescritte dalla Direttiva Macchine, documento indispensabile, di validità europea, che definisce quali sono i requisiti di sicurezza da seguire per rendere un prodotto conforme prima della messa in commercio.
Macchine
Nel punto a), all’articolo 2, la Direttiva Macchine attribuisce il significato al termine ”macchina”:
“insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata”.
Sono da considerarsi macchine:
- Un insieme di parti e componenti messi in moto tra loro da un sistema di azionamento che utilizza una o più fonti di energia (termica, elettrica, pneumatica, idraulica, meccanica, eolica);
- Un prodotto azionato da energia meccanica fornita dalle altre attrezzature a cui essa viene collegato;
- Un prodotto movimentato da forza umana immagazzinata (forza non applicata direttamente ma immagazzinata in modo da determinare il funzionamento anche dopo la cessazione della forza manuale);
- Macchine adibite al sollevamento di pesi (cose o persone) mosse da forza umana diretta;
- Una macchina deve essere utilizzabile per un’operazione ben determinata;
- Macchine senza componenti di collegamento alle fonti di energia o elementi di installazione specifici per il luogo di utilizzo (in questo caso il fabbricante deve indicare nelle istruzioni tutte le specifiche per effettuare i collegamenti in modo sicuro);
- Macchine montate su mezzi di trasporto;
- Attrezzature intercambiabili che possono essere montate sulla macchina dopo che questa è stata messa in servizio (un’attrezzatura intercambiabile deve avere una dichiarazione e marcatura CE differente rispetto a quelle della macchina su cui viene collegata).
Le attrezzature intercambiabili, hanno lo scopo, quando montate sulla macchina, di modificarne o apportarne una nuova funzione. - Componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato, elementi realizzati per essere installati su una macchina ai fini di assolvere funzioni di sicurezza o operative.
- Macchine di sollevamento ovvero dispositivi situati tra un dispositivo di tenuta del carico (es. gancio) e il carico. Sono da considerarsi accessori di sollevamento anche le imbracature e i loro accessori;
- Catene funi e cinghie destinate al sollevamento di una macchina;
- Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica (alberi di presa di forza “PTO”);
Non sono da considerarsi macchine:
- Prodotti non dotati di sistema di azionamento da parte di una o più fonti di energia (salvo alcune specifiche casistiche);
- Se il prodotto viene alimentato da forza umana o animale diretta, ovvero quando il funzionamento si interrompe non appena cessa la forza manuale applicata;
- Elementi separati che compongono le macchine (giunti, cuscinetti, valvole, cilindri, ecc);
- Parti di ricambio;
- Componenti di sicurezza prodotti da un fabbricante e installati sulle proprie macchine.
Quasi macchine
Sono disciplinati dalla direttiva anche quei sistemi denominati quasi macchina che la stessa direttiva, al punto g) dell’articolo 2, definisce come:
“Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva.”

Sono da considerarsi quasi macchine:
- Insiemi costituiti da parti o componenti collegati tra cui almeno uno mobile, ma che manca di elementi necessari per assolvere ad una applicazione determinata;
- Sistemi di azionamento destinati ad essere installati su macchine. I motori elettrici a bassa tensione non sono disciplinati dalla Direttiva.
Va inoltre specificato che alcuni prodotti sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della Direttiva Macchine, tali prodotti sono normati da altre direttive UE.
La direttiva macchine specifica quali sono questi prodotti nell’articolo 1 al punto 2:
- Componenti di sicurezza identici a quelli installati sulla macchina (o con medesime funzioni e prestazioni di sicurezza), forniti dal fabbricante come pezzi di ricambio;
- Attrezzature progettate e costruite esclusivamente per l’utilizzo in parchi giochi o divertimento;
- Macchine che in caso di guasto possono fare insorgere il pericolo di emissione di radioattività, progettate per uso nucleare o produzione e lavorazione di materiale nucleare.
- Armi, incluse armi da fuoco;
- Taluni mezzi di trasporto:
- trattori agricoli e forestali (per i rischi descritti dalla direttiva specifica 2003/37/CE, escluse le macchine installate su tali veicoli;
- Tutti i veicoli a motore e relativi rimorchi che vengono disciplinati dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970, escluse le macchine installate su tali veicoli;
- Tuti i veicoli disciplinati della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, escluse le macchine installate su tali veicoli;
- I veicoli a motore progettati e costruiti esclusivamente per la competizione;
- mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli;
- Le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità disciplinate dall’Organizzazione Marittima internazionale o dalla direttiva sull’equipaggiamento marittimo 96/98/CE;
- Le macchine progettate e costruite a fini militari o per il mantenimento dell’ordine;
- Le macchine progettate e costruite per essere impiegate nei laboratori ai fini di ricerca;
- Gli ascensori installati nei pozzi minerari;
- Le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
- Le macchine soggette all’applicazione della direttiva bassa tensione 2006/95/CE;
- Elettrodomestici destinati esclusivamente ad uso domestico per l’impego da parte di privati;
- Apparecchiature audio e video;
- Apparecchiature informatiche;
- Macchine ordinarie da ufficio;
- Apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;
- Motori elettrici a bassa tensione;
- Apparecchiature elettriche ad alta tensione (apparecchiature di collegamento e comando, trasformatori).
Sono da considerarsi Insiemi di macchine

Nell’articolo 2, lettera a) la Direttiva Macchine definisce quelli che sono gli insiemi di macchine, nello specifico essa riporta:
“insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale.”
Un insieme di macchine, per essere definito tale, deve essere costituito da più entità (formate da macchine o quasi macchine), montate assieme al fine di assolvere una funzione comune. Le entità devono essere collegate tra loro in modo che il collegamento di ciascuna influisca sul funzionamento dell’altra, devono inoltre avere un sistema di comando in comune.
Il soggetto che realizza un insieme di macchine (fabbricante) è obbligato a verificare che esso soddisfi, nel suo complesso, i requisiti di conformità stabiliti dalla Direttiva Macchine.
Quale documentazione deve produrre il fabbricante per le macchine e le quasi macchine?
Abbiamo visto come la Direttiva macchine diversifica le categorie di macchine o quasi macchine.
È fondamentale che il fabbricantesappia chiaramente in quale categoria collocare il proprio prodotto in modo da produrre la specifica documentazione tecnica richiesta dalla Direttiva stessa.
La Direttiva Macchine prevede infatti che venga stilata una specifica documentazione differenziata in base alla tipologia di prodotto.
Documentazione tecnica per macchine
Se si tratta di una macchina, prima dell’immissione sul mercato, il fabbricante è tenuto a produrre la seguente documentazione tecnica:
Fascicolo tecnico: si tratta di un documento utile a dimostrare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
Il documento deve contenere informazioni dettagliate sulle misure adottate per ridurre o eliminare i rischi presenti sulla macchina.
Il fascicolo tecnico deve includere informazioni di progettazione, fabbricazione e funzionamento tramite descrizioni dettagliate, disegni, schemi, valutazione dei rischi, analisi dei requisiti di sicurezza, norme, relazioni tecniche e istruzioni per l’uso.
Il fascicolo tecnico va messo a disposizione delle autorità di sorveglianza in caso ve ne fosse la richiesta.
Dichiarazione di conformità: Si tratta di un documento di validità legale, che deve essere consegnato all’utilizzatore assieme alla macchina.
Il documento certifica che la macchina è conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva Macchine. La dichiarazione di conformià può essere inclusa nel manuale di istruzioni oppure essere fornita separatamente.
La dichiarazione di conformità nello specifico deve contenere:
- I dati del fabbricante (i medesimi che vengono indicati sulla macchina);
- Indicazione su chi è la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico (una persona fisica o giuridica a cui il fabbricante assegna il compito di conservare e fornire tutta la documentazione costituente il fascicolo tecnico in caso di richiesta da parte delle autorità);
- Elementi necessari per identificare in modo inequivocabile la macchina in oggetto (come ad esempio il numero di serie);
- Una dichiarazione in cui si attesta che la macchina è conforme a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute riportate nell’allegato I della Direttiva macchine;
- Una dichiarazione che attesta che sono state effettuate tutte le procedure di valutazione di conformità alla Direttiva necessarie;
- In caso di macchine facenti parti dell’allegato IV devono essere indicati i dati dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame CE del tipo e il numero dell’attestato rilasciato;
Inoltre, se è stata effettuata la procedura di garanzia qualità totale, va indicato quale organismo notificato l’ha approvata; - Riferimenti e norme armonizzate applicate nella loro interezza oppure richiami ad altri documenti tecnici;
- Data e luogo della dichiarazione sono fondamentali, il fabbricante deve attestare di aver prodotto la dichiarazione prima che la macchina sia stata messa in commercio.

Manuale di istruzioni: Il manuale di istruzioni deve essere redatto prima della messa in servizio e consegnato al cliente finale assieme alla macchina.
Esso deve fornire tutte le istruzioni necessarie per la completa conoscenza della macchina e delle sue parti.
Nello specifico esso deve:
- Contenere tutte le informazioni per eseguire la corretta movimentazione, l’installazione,collegamento e stoccaggio della macchina;
- Contenere la dichiarazione di Conformità o un suo fac-simile (nel caso in cui essa venga fornita a parte);
- Indicare quali etichette, pittogrammi e avvertenze sono applicati sulla macchina (indicandone la posizione);
- Definire qual’è l’uso previsto e l’uso scorretto della macchina;
- Specificare i dettagli tecnici della macchina;
- Specificare come mettere in servizio e utilizzare la macchina;
- Indicare le caratteristiche principali degli utensili non fissati in modo permanente sulla macchina;
- Contenere tutte le informazioni relative ai comandi e del relativo funzionamento;
- Indicare quali sono le operazioni di regolazione della macchina;
- Indicare quali sono le condizioni in cui la macchina è in “sicurezza”;
- Indicare quali sono le condizioni di stabilità della macchina;
- Indicare queli sono operazioni da svolgere in caso di guasto o situazioni di emergenza o infortunio;
- Indicare quali e dove sono le sicurezze e i dispositivi di protezione installati sulla macchina;
- Indicare i rischi residui che sono rimasti sulla macchina nonostante siano state adottate misure di sicurezza;
- Specificare le avvertenze, attenzioni e note sull’utilizzo per avitare incidenti, infortuni e danni alla macchina;
- Indicare quali sono le operazioni di manutenzione periodica da effettuare (tempistiche e operazioni da eseguire);
- Indicare quale tipo di formazione, quali qualifiche e competenze devono avere gli operatori per svolgere determinate mansioni sulla macchina;
- Indicare quali DPI (dispositivi di protezione individuale) gli operatori devono utilizzare per svolgere determinate operazioni;
- Indicare in quale ambiente e in quali condizioni di lavoro può lavorare in sicurezza la macchina;
- Indicare quale/i sono le postazioni definite per l’operatore e quali invece sono le zone da considerarsi “non sicure”;
- Indicare come e dove ordinare le parti di ricambio;
- Dichiarare l’emissione del rumore;
Il manuale d’uso e manutenzione è fondamentale per garantirne un utilizzo corretto che non comprometta la sicurezza degli operatori.
Il suo scopo è quello di prevenire il verificarsi di incidenti.
Marcatura CE: La marcatura deve essere apposta in un punto ben visibile sulla macchina in modo che non possa staccarsi o cancellarsi.
La marcatura deve riportare:
- La ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante;
- La designazione della macchina (nome comune della categoria di macchine a cui il modello appartiene);
- Simbolo CE che attesta che la macchina è conforme alla normativa Europea (apposto a fianco al nome del fabbricante);
- Designazione della serie o del tipo (nome codice o numero specifico per il modello di macchina);
- Anno di costruzione della macchina.

Documentazione tecnica per quasi macchine
La documentazione da realizzare per le quasi macchine è differente rispetto a quella delle macchine .
Essendo considerate quasi macchine, quindi non complete, esse non possono soddisfare tutti i requisiti di sicurezza e di tutela della salute indicati dalla Direttiva Macchine.
Per questo motivo sulle quasi macchine non va apposta la marcatura CE e la documentazione delle quasi macchine deve indicare quali requisiti della direttiva sono stati applicati e soddisfatti.
Tali requisiti sono inerenti relativamente a tutte le fasi di progettazione, fabbricazione e funzionamento della quasi-macchina stessa.
Fascicolo di costruzione:
- Deve contenere disegni completi e dettagliati;
- Deve contenere note di calcolo, risultati di prove, ecc., per facilitare la verifica della conformità della quasi macchina;
- Deve contenere la documentazione relativa alla valutazione dei rischi effettuata;
- Deve indicare quali ricerche e prove sono state effettuate e i relativi risultati per accertare che i componenti e/o accessori che compongono la quasi macchina possano consentire un montaggio in sicurezza.
Dichiarazione di incorporazione: La dichiarazione di incorporazione deve essere consegnata assieme alla quasi macchina, essa diventerà parte integrante del fascicolo tecnico della macchina finale.
La dichiarazione di incorporazione è un documento legale prodotto dal fabbricante o dal suo mandatario atto a indicare:
- Quali sono i requisiti essenziali di sicurezza e di salute applicabili, definiti nell’allegato I della Direttiva Macchine, che sono stati applicati e soddisfatti;
- A quali normative UE è conforme la quasi macchina;
- Chi è la persona incaricata a costituire la documentazione tecnica;
- Indicazione degli elementi necessari per l’identificazione della quasi-macchina;
Istruzioni per il montaggio: Le istruzioni per l’assemblaggio hanno lo scopo di fornire al fabbricante che si occuperà dell’incorporazione della quasi macchina alla macchina finale, tutte le istruzioni necessarie relativamente alle operazioni da svolgere e le misure di sicurezza da adottare.
Se sei un fabbricante e desideri immettere il tuo prodotto sul mercato ma le normative ti fanno impazzire contattaci!
Il nostro team è in grado di fornirti un servizio di consulenza a 360 gradi, possiamo fornirti:
- Consulenza per definire se il tuo prodotto è una macchina o una quasi macchina;
- Consulenza su analisi dei rischi, prove e calcoli per la sicurezza;
- Realizzazione fascicolo tecnico (per macchine) o fascicolo di costruzione (per quasi macchine);
- Realizzazione di Marcature CE e dichiarazioni di conformità per macchine;
- Realizzazione dichiarazione di incorporazione (per quasi macchine);
- Realizzazione istruzioni per il montaggio;
- Realizzazione manuale d’uso e manutenzione.
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